La Fondazione ha scelto di essere ONLUS , uniformandosi alle regole previste da tale normativa, affinche’ il donatore (persona fisica o giuridica) possa beneficiare delle disposizioni agevolative per la deduzione delle donazioni dall’imposta sul reddito di cui al D.Lgs. 460/97. 

  • Quali sono le agevolazioni?

    • Agevolazioni fiscali per i privati

      • Un privato che fa una donazione ad una Onlus, riceverà un beneficio fiscale riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi tramite una riduzione dell’imposta lorda dovuta.
        Dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un ammontare annuo non superiore ad Euro 2.065,83 (art. 13 bis, comma 1, lett. i bis, DPR 917/86).
        Se le erogazioni vengono effettuate da società semplici, la detrazione spetta ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili L’importo della erogazione deve essere indicato nel mod. 730 al rigo E 16 (erogazione a favore delle onlus), allegando la ricevuta della erogazione.

    • Agevolazioni fiscali per le imprese 

      • Deducibilità delle donazioni in denaro
        I
        mprese e società residenti in Italia: possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore ad Euro 2.065,83 o al 2% calcolato sul reddito d’impresa dichiarato se superiore (art. 65, comma 2, lett. c sexies DPR917/86);
        Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore di Onlus (prestito di personale)
        Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla tradizionale raccolta di fondi è quella che prevedela deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilità di "prestare" i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 65, comma 2, lett. c septies DPR 917/86).
        Cessioni gratuite di beni
        I
        n particolare è consentito alle imprese di cedere alle Onlus, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.
        Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, e che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.
        La possibilità di fruire di queste agevolazioni è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali, gravanti sia sul cedente che sulla Onlus beneficiaria:
        - Preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni da parte dell'impresa cedente al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
        - Dichiarazione da parte della Onlus beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
        - Annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.
        Le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto dell’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.